La fondazione come strumento giuridico

Lo strumento giuridico della FONDAZIONE garantisce:

  • la salvaguardia, nel tempo, della qualità della vita della persona fragile
  • la definizione dei criteri di governo e di funzionamento dell’impianto
  • l’opportunità per i genitori, finché sono in vita, di svolgere un ruolo attivo di indirizzo e controllo sulla gestione della residenza
  • la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali
  • un approccio condiviso di gestione del patrimonio funzionale alla qualità della vita del congiunto.

Accanto a queste garanzie è opportuno non trascurare l’obiettivo di stimolare e favorire:

  • un’adeguata attenzione della società civile e dell’ente pubblico ad iniziative di rilevante valenza sociale, affrontate con modelli innovativi, così da perseguire preziose ed auspicabili sinergie

La Fondazione è lo strumento tradizionale più specificamente orientato alla salvaguardia del patrimonio; è infatti un ente destinato dalla volontà di un fondatore all’amministrazione di beni orientati al perseguimento di uno scopo determinato ed al quale la legge riconosce personalità giuridica. Essa trae origine da un atto di disposizione patrimoniale (atto di fondazione) con il quale il fondatore si spoglia in modo definitivo della proprietà dei beni che destina espressamente allo scopo voluto.

Questo istituto giuridico risponde, quindi, completamente alla esigenza di garantire la salvaguardia del patrimonio destinato ad uno scopo e la continuità nel tempo dell’iniziativa per la quale è stata costituita (per esempio, la tutela della persona fragile). Questo strumento offre anche, attraverso la opportunità della capitalizzazione, un buon punto di riferimento per la destinazione di un patrimonio ad uno specifico fine.

La Fondazione di PARTECIPAZIONE consente, inoltre, ai genitori che desiderano elaborare per i propri figli un progetto di vita indipendente, un’adeguata partecipazione ed una concreta possibilità di intervento nella gestione del progetto stesso.

La Fondazione di Partecipazione è infatti uno strumento giuridico che contiene elementi caratteristici di altri strumenti giuridici (Associazione e Fondazione) e che, inoltre, è capace di esprimere i valori che stanno alla base della cooperazione intesa come mutualità.

Le sue caratteristiche si sintetizzano in alcune peculiarità:

  1. Una pluralità di soggetti può partecipare all’atto costitutivo. Ogni soggetto che acquisisce la qualifica di Fondatore contribuisce alla costituzione del patrimonio della Fondazione attraverso un atto unilaterale, spogliandosi del bene che diventa patrimonio della stessa ed è vincolato ad uno scopo prefissato
  2. Nuove adesioni possono avvenire in tempi successivi con le modalità previste dallo Statuto o, eventualmente, da un regolamento successivo. I nuovi aderenti possono acquisire la qualifica di Fondatori o di Partecipanti a seconda del ruolo che rivestono. La Fondazione di Partecipazione può prevedere quindi la presenza degli enti pubblici territoriali: come Fondatori qualora apportino un contributo al patrimonio, o come Partecipanti qualora contribuiscano alla gestione della Fondazione in altre forme previste. Nello specifico contesto dello scopo di assistenza, questa opportunità risulta assai rilevante, perché permette di realizzare la tanto auspicata sinergia tra pubblico e privato.
  3. E’ prevista la presenza della figura del Fondatore e del Partecipante. Il primo contribuisce alla costituzione del patrimonio adeguandolo alle esigenze ed agli scopi statutari, il secondo conferisce beni sotto varie forme che contribuiscono alla costituzione del fondo di gestione.
  4. E’ prevista la presenza di un Organo di Sorveglianza, interno alla Fondazione, che controlla la rispondenza delle attività della stessa agli scopi prefissati, alla legge, allo Statuto e al pubblico interesse.
  5. La Fondazione di Partecipazione è ONLUS e offre così, a potenziali finanziatori privati, tutte le agevolazioni previste dal decreto 460/97 in materia di detrazioni fiscali in caso di donazioni.
  6. E’ prevista la presenza, nella Fondazione di Partecipazione, dell’organo Consiglio di Indirizzo che ha funzione di rappresentare la sintesi di tutti i componenti della Fondazione e che ha il compito fondamentale di tracciare le strategie di fondo e di pianificare e perseguire gli obiettivi coerentemente individuati.

La Fondazione di Partecipazione rappresenta quindi lo strumento giuridico che risponde in modo efficace alle esigenze di carattere generale espresse dai genitori.

Lo Statuto può dare ampie garanzie relativamente alle questioni legate sia al patrimonio, che alla possibilità di intervento dei genitori nella definizione del progetto che il proprio figlio/a potrà perseguire.

Per la gestione del patrimonio attraverso gli strumenti previsti (trust e affidamenti fiduciari) Fondazione Idea Vita è fondatrice di Fondazione Lombarda Affidamenti